news

Produzione di alimenti di origine animale e come conquistare il bollo CE

By 7 Febbraio 2021 No Comments

Se l’operatore del settore alimentare OSA produce, lavora, confeziona o deposita alimenti di origine animale (carne e prodotti a base di carne, selvaggina, latte e prodotti a base di latte, uova e ovoprodotti, prodotti della pesca e derivati trasformati, molluschi bivalvi vivi, gelatina e collagene ) deve ottenere, per ciascuno degli stabilimenti posti sotto il proprio controllo e prima della relativa attivazione produttiva, n riconoscimento formale da parte dell’Autorità sanitaria competente che si traduce nell’assegnazione di un numero di riconoscimento (approval number) più comunemente conosciuto come Bollo CE ai sensi del REG CE 853/04.

Il riconoscimento consente la libera circolazione di alimenti di origine animale  fra i Paesi dell’Unione Europea e viene  assegnato agli stabilimenti di produzione/commercializzazione di alimenti di origine animale in conformità ai requisiti generali contenuti nel Regolamento (CE) n.852/2004 e a quelli specifici contenuti nel Regolamento (CE)853/2004.

Tale riconoscimento è richiesto anche per il commercio al dettaglio se le operazioni sono effettuate allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti riconosciuti.
Il Regolamento (CE)853/2004 si applica unicamente ai prodotti di origine animale siano essi trasformati che non trasformati ( vedi  Allegato I e Allegato II del documento della Commissione Europea – Direzione Generale della salute e dei consumatori ” Guida all’attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene degli alimenti di origine animale” .

Il riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE)853/2004 NON si applica alle seguenti attività:

  • alla produzione primaria per uso domestico privato;
  • alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato
  • VENDITA AL DETTAGLIO (macellerie, pescherie, ristoranti), compresa la “fornitura di piccoli quantitativi di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio ad altri esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione nell’ambito della stessa Provincia e delle Province contermini, a condizione che l’attività in questione non rappresenti l’attività prevalente dell’impresa alimentare in termini di volumi” (Regolamento (CE)853/2004 art. 1, paragrafo 2, lettera c)
  • PRODUZIONE DI PRODOTTI COMPOSTI: cioè ai prodotti alimentari ottenuti dalla combinazione di prodotti di origine vegetale e di prodotti di origine animale già trasformati, quali: pizza – paste con ripieno contenenti prodotti di origine animale trasformati – piatti pronti – prodotti da forno/ biscotti con creme, con burro – panini con prosciutto/ formaggio/salame – cioccolato al latte – prodotti di origine animale trasformati in cui un componente è stato sostituito con un ingrediente di origine vegetale (es. prodotti a base di latte dove la componente grassa è stata sostituita con grassi o oli vegetali) – preparazioni di uovo come la maionese.
  • PRODUZIONE DI GELATI: ai sensi della nota del Ministero della Salute prot. IX/13016/P del 29 marzo 2006: gli stabilimenti che producono gelati rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 e pertanto sono soggetti al regime della semplice registrazione. Per i soli gelati ottenuti a partire da latte crudo, cioè non sottoposto a trattamento termico, è prevista l’applicazione del Regolamento (CE)853/2004
  • PRODUZIONE DI MIELE: per tale alimento il Regolamento (CE) n. 853/2004 non prevede requisiti specifici. Si applica pertanto solo il regime della semplice registrazione previsto dal Regolamento (CE) n.852/2004.
  • FORNITURA DIRETTA DI PICCOLI QUANTITATIVI DI CARNI PROVENIENTI DA POLLAME E LAGOMORFI macellati nell’azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale tali carni come carni fresche (ai sensi del Regolamento (CE)853/2004 art. 1, paragrafo 2, lettera d).
  • CACCIATORI CHE FORNISCONO PICCOLI QUANTITATIVI DI SELVAGGINA SELVATICA O DI CARNE DI SELVAGGINA SELVATICA direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale (ai sensi del Regolamento (CE)853/2004 art. 1, paragrafo 2, lettera e).
  •  AZIENDE AGRITURISTICHE e LABORATORI  DI  LAVORAZIONE ANNESSI alle aziende agricole, che trasformano le loro produzioni (es. latte e carne) per la vendita diretta al consumatore finale.

Firenze HACCP s.a.s. emana consulenza sulla Sicurezza Alimentare per le aziende alimentari con bollo CE: consulenza per l’ottenimento del bollo CE, rapporti con ASL veterinari, stesura del Piano di Autocontrollo HACCP, analisi microbiologiche e chimiche degli alimenti e tamponi tramite laboratorio accreditato Accredia e Regione Toscana, audit e check list periodici a verifica dell’autocontrollo, consulenza sulla etichettatura degli alimenti, sistema di tracciabilità degli alimenti, consulenza sulla scelta del MOCA, prove di shelf-life e determinazione della data di scadenza o TMC, corsi di formazione haccp per OSA e addetti alimentari. Chiamaci per un preventivo.